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Il
Confida, Consorzio di garanzia fidi, di primo grado, costituito
di società cooperative senza scopo di lucro che associano
imprese artigiane e piccole e medie imprese ed esercitano,
come previsto dall'art. 29 comma 1 Legge 317/91, attività
di:
- presentazione
di garanzie collettive, per favorire la concessione di finanziamenti
da parte di aziende e istituti di credito, di società
di locazione finanziaria, di società di cessione
di crediti, di imprese e enti parabancari, alle piccole
imprese associate;
- informazione,
consulenza e assistenza alle imprese consorziate, connesse
e complementari alla garanzia, per il reperimento e il migliore
utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè la presentazione
di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria
delle stesse imprese
Il
Confida può operare eslusivamente a favore dei propri
associati e deve inoltre, essere iscritto nell'apposita, sezione
dell'elenco degli intermediari finanziari non bancari di cui
all'art. 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia,
così come dispone dall'art. 155 comma 4 dello stesso
T.U. (D. Lgs. 385/93)
Sono esonerati da tutti gli obblighi previsti per gli enti
finanziari al titolo V del citato D.Lgs. in quanto aventi
finalità e caratteristiche diverse da quasti; al riguardo
lo stesso ast.155 vieta espressamente al Confida di effetuare
operazioni riservate agli intermediari finanziari. Sono invece
tenuti a predisporre il bilanciamento secondo gli schemi previsti
per gli enti finanziari, ai sensi del D.Lgs. 271/92 n. 87
del provvedimento Banca d'Italia del 31/07/1992.
DECRETO ANTICRISI -->
COMMISSIONE DI MASSIMO -->
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